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Gli incentivi fiscali agli investimenti nelle startup innovative

By 19/01/2019 13 Marzo, 2020 No Comments
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Gli incentivi fiscali agli investimenti nelle startup innovative

Il “decreto crescita-bis” ha introdotto una serie di misure atte a sostenere la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative, prevedendo specifiche agevolazioni fiscali volte a farne aumentare la capacità di attrazione dei capitali privati. Al fine di dare continuità e sostenere la crescita delle startup, la Legge di Stabilità 2017 ha potenzialmente accresciuto e reso permanenti le agevolazioni fiscali previste dal decreto crescita-bis. A proposito di investimenti diretti a favore delle start-up innovative se ne mette qui in evidenza la portata degli incentivi fiscali attualmente vigenti

Soggetti beneficiari

Il “decreto crescita-bis” (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), alla Sezione IX, ha previsto un abbattimento del carico fiscale per i soggetti che effettuano un investimento in una o più start-up innovative. In favore dei soggetti IRPEF e IRES l’agevolazione si sostanzia nel riconoscimento di una detrazione nel primo caso e di una deduzione nel secondo. In entrambe le situazioni l’ammontare è correlato all’investimento effettuato.

L’investimento può essere effettuato direttamente dall’investitore oppure indirettamente da intermediari c.d. “qualificati”: organismi di investimento collettivo del risparmio (c.d. “OICR”) o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative (c.d. “società intermediarie”). Si definiscono “società intermediarie” quelle che, al termine del periodo di imposta in corso alla data, in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, – di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie – classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione.

Per calcolare tale percentuale, il valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari (per gli OICR) e delle immobilizzazioni finanziarie (per le altre società) è da riferire al capitale investito: calcolato al costo di investimento (inteso come costo storico di acquisto al lordo di eventuali svalutazioni effettuate nel rendiconto finanziario o nel bilancio), in strumenti finanziari o immobilizzazioni finanziarie.

Soggetti esclusi

Al fine di evitare duplicazioni di investimenti e garantire l’immissione di nuovo capitale nelle start-up innovative, restano esclusi dalla platea dei soggetti IRES le stesse start up innovative (che possono solo essere destinatarie degli investimenti agevolati), gli incubatori certificati, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e le altre società di capitali, che investono prevalentemente in start up innovative.

Condizioni per fruire dei benefici

Le agevolazioni spettano, a condizione che gli investitori sopra richiamati ricevano e conservino la seguente documentazione:

  • una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di Euro 15.000.000 di conferimento complessivo per singola start-up innovativa;
  • una copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
  • una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l’oggetto della propria attività, nel caso di investimenti a vocazione sociale e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Efficacia temporale

Sotto il profilo temporale l’articolo 29 del d.l. n. 179/2012, così come modificato dall’articolo 9, comma 16-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, aveva previsto tale applicazione dell’agevolazione “per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016”. Per effetto della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Legge di Stabilità 2017”), a decorrere dall’anno 2017, la disciplina ha assunto invece un carattere temporalmente definitivo, non più dunque temporaneo, entrando a regime nel nostro ordinamento.

Il meccanismo agevolativo

Quanto agli effetti derivanti dall’applicazione delle agevolazioni, e indipendentemente dalla specifica modalità di fruizione, si evidenzia che la riduzione d’imposta, in cui si sostanzia l’agevolazione, non conservando natura di componente positivo di reddito, non assume autonomo rilievo ai fini della determinazione del reddito stesso. Il beneficio è pertanto ininfluente ai fini dell’applicazione degli articoli 56, comma 2, 61, comma 1, 84 e 109, comma 5, del TUIR, nella parte in cui impongono limitazioni in ragione della quota di reddito esente o esclusi.

Le agevolazioni sono applicabili, a condizione che l’ammontare complessivo dei conferimenti effettuati in ogni periodo d’imposta, non sia superiore a euro 2.500.000, per ciascuna start-up innovativa. Questa condizione comporta che, nel caso di superamento di tale limite, tutti i soci che hanno effettuato investimenti potenzialmente agevolabili, non avrebbero diritto ad alcuna deduzione o detrazione d’imposta, neanche per la parte proporzionalmente corrispondente al conferimento effettuato fino alla concorrenza di euro 2.500.000.

Detrazione per i soggetti IRPEF

I soggetti passivi IRPEF, che partecipano al capitale di start-up innovative direttamente oppure per il tramite di organismi specifici, hanno diritto ad una detrazione d’imposta pari al 19% della somma investita, che non può superare euro 500.000 in ciascun periodo d’imposta, con l’obbligo di mantenere l’investimento per almeno due anni. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere “riportata in avanti” nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle quote di partecipazione agli utili dei soci e la soglia limite di cui sopra, va applicata con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

Inoltre, in base al comma 7, nel caso di investimenti in start-up innovative “a vocazione sociale” o in start-up innovative “che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico”, la percentuale della detrazione è elevata al 25 per cento.

Tutto ciò premesso, vale la pena evidenziare che la Legge di Stabilità 2017 ha previsto che a partire dall’anno 2017 le persone fisiche potranno detrarre dalla propria IRPEF un importo pari al 30% degli investimenti nel capitale sociale di start-up innovative, con possibilità di incentivare i conferimenti fino all’importo di euro 1.000.000 per periodo di imposta. Il potenziamento dell’incentivo a favore delle persone fisiche è quindi duplice, considerando che per gli anni 2013-2016 la detrazione dall’IRPEF era pari al 19% e, parimenti, che l’importo massimo dei conferimenti agevolabili era fissato, nello stesso arco di tempo, ad euro 500.000 per periodo di imposta. A fronte del rafforzamento delle misure è stato previsto l’innalzamento a tre anni del termine minino di detenzione dell’investimento, sia con riferimento ai soggetti IRPEF che IRES.

Deduzione per i soggetti IRES

I soggetti passivi IRES hanno diritto alla deduzione dal reddito imponibile pari al 20% – 27% per investimenti in start up innovative a vocazione sociale – delle somme investite nel capitale sociale di start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi specifici. L’importo totale dell’investimento non può eccedere euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Qualora la deduzione risulti di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere “riportata in avanti” nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Come chiarito nella relazione di accompagnamento, tenuto conto che l’incentivo in commento non può generare o incrementare una perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi a quello di rilevazione – così come avviene tipicamente per le agevolazioni che operano come variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa – il decreto attuativo prevede la possibilità di “riportare in avanti” la deduzione non utilizzata per incapienza del reddito complessivo, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Dunque, in analogia a quanto previsto per i soggetti all’imposta sulle persone fisiche, anche per i soggetti all’imposta sul reddito delle società il risparmio d’imposta maturato in riferimento a ciascuna annualità agevolabile è utilizzabile fino a un massimo di quattro esercizi, a partire da quello di maturazione.

Inoltre, in base al comma 7, nel caso di investimenti in start-up innovative “a vocazione sociale” o in start-up innovative “che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico”, la percentuale è elevata al 27 per cento.

Anche per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, che investono sia direttamente che per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, la Legge di Stabilità 2017 ha previsto l’innalzamento dal 20% al 30% dell’ammontare dell’investimento deducibile dal proprio reddito complessivo, mentre resta invariato il limite massimo di investimento agevolato (pari a 1,8 milioni di Euro).

Investimenti indiretti per il tramite di società intermediarie

In caso di investimenti effettuati per il tramite di “altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative”, le agevolazioni fiscali spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start up innovative da tali società. A tal fine, in relazione ad ogni singolo conferimento ricevuto, la società intermediaria dovrà certificare all’investitore l’ammontare che ha comportato un effettivo investimento nel capitale di una o più start-up innovative; esclusivamente tale quota parte del conferimento iniziale effettuato nel capitale della società intermediaria potrà qualificarsi come “investimento agevolato” nel capitale di una o più start-up innovative, in relazione al quale è possibile fruire delle agevolazioni in commento.

Calcolo dell’agevolazione in caso di consolidato e trasparenza fiscale

Per società ed enti che aderiscono al consolidato, sia nazionale che mondiale (artt. da 117 a 129 del T.U.I.R.), in caso di incapienza del reddito complessivo delle società partecipanti, le eccedenze sono trasferibili alla fiscal unit ed ammesse in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo, fino a concorrenza dello stesso. Nell’ipotesi di eventuale incapienza anche del reddito complessivo globale, l’importo agevolabile resta nella disponibilità delle singole società come eccedenza deducibile dal reddito complessivo nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare, e per la parte che non trova capienza in esso, può nuovamente essere trasferito alla fiscal unit.

Le eccedenze generatesi prima dell’esercizio dell’opzione per il consolidato non sono trasferibili al consolidato, ma sono ammesse in deduzione esclusivamente dal reddito complessivo delle singole società partecipanti. In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del T.U.I.R.), la società partecipata trasparente attribuisce, a titolo definitivo, l’eventuale eccedenza a ciascun socio che può portarla in deduzione dal proprio reddito complessivo, anche nel caso in cui sia un soggetto IRPEF, in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili.

Nel caso in cui l’eventuale eccedenza che non sia scomputabile per incapienza, totale o parziale, del reddito complessivo del socio, la stessa è deducibile dal reddito complessivo dichiarato dal socio nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. L’eccedenza generatasi presso la società partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non è attribuibile ai soci, ma è ammessa in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa partecipata.

Cause di decadenza

Il principio sotteso all’individuazione delle diverse cause che comportano la decadenza dal diritto a fruire delle agevolazioni deriva dalla necessità di dare all’investimento effettuato un periodo minimo di durata, dal 2016 esteso da due a tre anni, dalla data in cui rileva l’investimento agevolato. Pertanto, il diritto alle agevolazioni fiscali decade se prima del decorso di detto periodo minimo triennale si verificano le circostanze di seguito elencate:

  • cessione anche parziale a titolo oneroso delle partecipazioni o diritti ricevuti in cambio degli investimenti;
  • riduzione del capitale sociale nonché ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori;
  • la perdita, da parte della società partecipata, di uno dei requisiti per la qualifica di start-up innovativa.

Cessione delle partecipazioni

La causa di decadenza in esame, ribadita dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, trova applicazione anche se il trasferimento delle quote o azioni possedute sia parziale e dunque penalizza il soggetto beneficiario sull’intero importo (i.e., risparmio di imposta) utilizzato a titolo di detrazione o di deduzione e, quindi, anche per la quota parte correlata alle azioni o quote che continuano a permanere nella sfera giuridica del beneficiario.

Inoltre, nei casi di investimento indiretto, detto obbligo è da intendersi riferito al mantenimento delle quote di fondi comuni di investimento o delle azioni rappresentative del capitale delle SICAV o delle partecipazioni nel capitale delle società intermediarie. Per espressa previsione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto attuativo, rilevano come cessioni anche “gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società […] nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni”.

Per contro, non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie di cui agli articoli da 170 a 181 del TUIR, con l’ulteriore precisazione che “in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l’investimento agevolato da parte del dante causa”.

In altri termini, solo nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito e per effetto di operazioni straordinarie, deve continuare a essere verificato il rispetto della condizione relativa al mantenimento delle partecipazioni per due anni. In tali casi, ai fini della verifica del rispetto della condizione in argomento, rileva quale data iniziale quella in cui il dante causa ha effettuato l’investimento. Tuttavia, nei casi di operazioni straordinarie, resta ferma la possibilità dell’Agenzia delle entrate di sindacare l’eventuale elusività di operazioni poste in essere al solo fine di beneficiare delle agevolazioni nelle ipotesi, ad esempio, in cui a seguito di operazioni straordinarie “aggregative” vi sia “confusione” tra società conferente (che ha beneficiato della deduzione) e start-up conferitaria.

Altre cause di decadenza

Ulteriore causa di decadenza è “la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative” intervenute prima del decorso del periodo minimo di tre anni. In linea con la ratio dell’agevolazione, che ha il fine di incentivare gli investimenti in start-up innovative effettuati mediante l’immissione di nuovi capitali che costituiscono un effettivo incremento del capitale sociale.

La finalità, chiaramente antielusiva, è costituita dalla necessità di scongiurare incrementi di capitale fittizi realizzati al solo fine di fruire delle agevolazioni.

Terza causa di decadenza è il recesso o l’esclusione degli investitori che hanno usufruito delle agevolazione, vale a dire dei soggetti IRPEF ed IRES che effettuano investimenti diretti nelle start-up innovative. Infine, quale ulteriore causa di decadenza è la perdita – sempre entro tre anni – di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese” a cui la start-up innovativa deve essere iscritta per usufruire.

Va al riguardo precisato che non è tuttavia considerata causa di decadenza dalle agevolazioni “la perdita del suddetto requisito dell’iscrizione dovuta alla scadenza dell’ordinario termine dei cinque anni dalla data di costituzione” e, inoltre, il superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5 milioni di euro ovvero la quotazione della startup in un sistema multilaterale di negoziazione. Resta, comunque, fermo – anche nelle ultime ipotesi descritte – l’obbligo in capo ai soggetti beneficiari di rispettare il periodo minimo di detenzione, ancorché siano cessati i requisiti in capo alla startup innovativa, al fine di evitare che siano effettuati conferimenti in prossimità della scadenza della qualifica di startup innovativa, al solo fine di fruire delle agevolazioni, eludendo il vincolo del mantenimento dell’investimento per almeno tre anni.

Nel caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società la condizione relativa al mantenimento dell’investimento durante il triennio di sorveglianza, nei termini sopra specificati, deve essere verificata non solo in capo all’investitore ma anche in capo alla società intermediaria. Con conseguente obbligo di informativa agli investitori, in caso di decadenza del beneficio, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, al fine di consentire agli stessi investitori di adempiere agli obblighi conseguenti alla decadenza.

Effetti della decadenza

In caso di decadenza, infatti, l’articolo 29, comma 3, del D.L. n. 179/2012, impone la restituzione del beneficio fino a quel momento fruito, maggiorato degli interessi legali. Va precisato che l’intervenuta decadenza comporta automaticamente l’impossibilità di fruire per i successivi periodi di imposta dell’ammontare dell’eventuale eccedenza, oggetto di “riporto in avanti”, nelle ipotesi di detrazione o deduzione non utilizzata nel periodo di imposta di maturazione per incapienza.

Le agevolazioni sin qui commentate si applicano anche agli investitori in tutte le piccole e medie imprese (PMI) innovative, cioè, in sostanza, nelle start-up ormai giunte “a maturazione”; con la Legge di bilancio 2017 è infatti stato eliminato l’obbligo per tali PMI, ai fini della fruizione delle agevolazioni in commento, di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato, oggetto di valutazione ed approvazione da parte di un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

Cessione di perdite fiscali delle start-up innovative

La Legge di bilancio 2017 ha introdotto un’ulteriore agevolazione per le start-up innovative, prevedendo la possibilità di cedere le perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività a favore di società quotate, che detengano una partecipazione nell’impresa cessionaria pari almeno al 20%. La disciplina ricalca in sostanza la previsione dell’art. 84, comma 2 del T.U.I.R., che consente di riportare le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione senza vincoli temporali e per l’intero importo, a condizione che esse si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Per la società cessionaria è previsto l’obbligo di remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato mediante applicazione, all’ammontare delle perdite acquisite, dell’aliquota IRES relativa al periodo d’imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente. Le somme percepite o versate tra le società non concorrono alla formazione del reddito imponibile. La società cedente non può optare per i regimi di trasparenza fiscale, consolidato nazionale e mondiale, in relazione ai periodi d’imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute.

La cessione deve avvenire secondo le medesime modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta, ovvero tramite notifica all’Ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al competente concessionario del servizio della riscossione (art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973).

La cessione delle perdite è ammessa alle seguenti condizioni:

  • le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, devono essere negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati UE e degli Stati SEE con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;
  • il rapporto di partecipazione deve prevedere una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20%;
  • la società cedente non deve svolgere in via prevalente attività immobiliare;la cessione deve riguardare l’intero ammontare delle perdite fiscali.

Inoltre, sempre ai fini del trasferimento delle perdite:

  • la società cedente e la società cessionaria devono avere un esercizio sociale coincidente;
  • il requisito partecipativo del 20% deve sussistere al termine del periodo d’imposta relativamente al quale avviene la cessione delle perdite fiscali;la cessione deve essere perfezionata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

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