Blog

IRAP per i soggetti operanti nel settore dei trasporti

Home » Blog » IRAP per i soggetti operanti nel settore dei trasporti
17
Apr

IRAP per i soggetti operanti nel settore dei trasporti

Segnaliamo la sent. 24 febbraio 2020, n. 34 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, nel solco di un indirizzo giurisprudenziale di gran lunga prevalente, ha accolto il ricorso di un’impresa esercenti servizi di trasporto pubblico locale vertente sulla possibilità di beneficiare della riduzione IRAP prevista dalla L. n. 296/2006 in relazione al costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cd. “taglio del cuneo fiscale”). Agevolazione dalla quale, come si ricorderà, erano esclusi (fino al 2015) i soggetti operanti “in regime di concessione” e “a tariffa” nel settore dei trasporti.

La sentenza ricostruisce gli orientamenti succedutisi nel tempo in merito alla distinzione tra “concessione” e “appalto”, ricordando in proposito come sia consolidato il principio per cui la concessione si distingue non tanto per il titolo provvedimentale dell’attività, né per la sua natura autoritativa rispetto a quella contrattuale dell’appalto, ma per la traslazione dell’alea economica connessa ad una certa attività in capo al concessionario che, quindi, ottiene il proprio compenso non già dall’amministrazione, come avviene, invece, nel caso dell’appalto, ma dall’utente del servizio. Nel caso in esame, sottolineano i giudici, “è di tutta evidenza l’esistenza di un accordo sinallagmatico che esclude quindi l’esistenza sia di una concessione traslativa, che di una concessione-contratto o accordo sostitutivo di concessione …. proprio in virtù dell’esistenza di un accordo sinallagmatico – ove sono declinati prestazioni ed obblighi cui il vettore deve attenersi – non può sussistere un provvedimento attraverso il quale la pubblica amministrazione si spogli di attività ad essa riservate trasferendole in capo ad un terzo, assieme alla potestà di gestirla autonomamente”. Per di più, sottolinea la sentenza, nel trasporto pubblico locale è la stessa normativa quadro di settore (D. Lgs. n. 422/1997) a prevedere che le funzioni di controllo ed indirizzo restino in capo alla pubblica amministrazione senza trasferirsi in capo all’affidatario.

Quanto al requisito della tariffa, la sentenza rileva che la stessa può considerarsi remunerativa dell’attività stessa, poiché imposta autoritariamente dalla pubblica amministrazione pubblica al fine di agevolare l’accesso della collettività al servizio di trasporto pubblico locale. In particolare, osservano i giudici tributari, “la ricorrente, non assumendosi i rischi economici della gestione del servizio che rimane quindi a gravare sull’amministrazione che sopporta il rischio e l’onere del servizio, non può agire autonomamente fissando un prezzo della tariffe più alto al fine di mutare a proprio piacimento i margini di redditività del servizio, dovendosi attenersi ai valori imposti dall’amministrazione”.

CONDIVIDI ORA