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Patent box e remissione in bonis del contribuente

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Patent box e remissione in bonis del contribuente

Con la risposta all’interpello n. 27 dell’8 Gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime opzionale di tassazione agevolata cd. Patent box e, in particolare, si è espressa circa la possibilità di beneficiare delle nuove previsioni introdotte dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (D.L. Crescita), per l’uso diretto di beni immateriali agevolabili, con riferimento ai periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018.

Com’è noto, la previgente disciplina è stata innovata dal D.L. Crescita, il quale ha introdotto, in alternativa alla procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione Finanziaria (cd. ruling obbligatorio), il nuovo regime di autoliquidazione del reddito agevolabile in dichiarazione. Tale regime è fruibile, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 4 del D.L. Crescita, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è il 2019). Ne consegue che, in linea di principio, non è possibile avvalersi del nuovo regime di autoliquidazione per i periodi d’imposta precedenti.

Ciononostante, secondo taluni la novità apportata dal D.L. Crescita avrebbe avuto una valenza sostanziale, comportando effetti anche sugli anni pregressi mediante la previsione una sorta di rimessione in termini per i contribuenti.

In realtà, la novella opera per il futuro, individuando a partire dal periodo d’imposta 2019 un diritto non previsto precedentemente ad “autoliquidare” e fruire dell’agevolazione anche in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili.

Alla luce di quando sopra, l’Agenzia delle Entrate con la risposta in esame ha escluso per il contribuente la possibilità di “sanare”, attraverso l’istituto della remissione in bonis, i periodi di imposta pregressi per i quali non era stata, a suo tempo, esercita l’opzione per il Patent Box né presentata l’istanza di ruling.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, sottolineato che in mancanza di un’opzione, al fine di godere del beneficio agevolativo Patent box, la richiesta formale di analisi di Benchmark non è rilevante ai fini della remissione in bonis per carenza dei requisiti sostanziali di accesso al regime agevolativo.

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