Perdite e Ace, imposte anticipate trasformate in crediti d’imposta
La crisi del coronavirus sta creando uno shock economico senza precedenti e i legislatori di molti Paesi stanno discutendo su come utilizzare gli strumenti di politica fiscale per stimolare l’economia e sostenere imprese e famiglie durante l’emergenza sanitaria pubblica.
Nell’ottica di concedere un importante sostegno finanziario alle imprese, come chiarito dalla stessa relazione illustrativa, l’articolo 55 del decreto legge 18/20, noto anche come “Decreto Marzo” o “Cura Italia” (pubblicato nell’edizione straordinaria della G.U. n. 70, serie generale), ha introdotto un “nuovo regime speciale” che consente, alle società che cedono a titolo oneroso crediti commerciali o finanziari deteriorati, la possibilità di convertire in crediti di imposta le DTA riguardanti le perdite fiscali e le eccedenze “Ace” residue alla data di efficacia della cessione dei crediti.
L’intervento – di chiara portata agevolativa, diversamente da altre misure contenute nello stesso decreto – consente di anticipare l’utilizzo sotto forma di credito d’imposta, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale, di importi che le imprese avrebbero teoricamente utilizzato in futuro. La misura sostituisce in toto l’articolo 44-bis del Dl 34/19 che, tuttavia, limitava il beneficio alle società operanti nel Mezzogiorno, a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale.
Il decreto che è attualmente all’esame del Senato (AS1766), dovrà essere convertito in legge entro il 16 maggio 2020 e, in tale occasione, è possibile che intervengano ulteriori modifiche normative.
Presupposti ed effetti
Si ricorderà che la disposizione originaria dell’articolo 44-bis prevedeva una disciplina speciale di trasformazione delle DTA, in quanto era finalizzata a incentivare l’aggregazione tra società terze appartenenti a qualsiasi settore economico (non solo, dunque, intermediari finanziari) e residenti in una regione del Sud Italia. Era inoltre richiesta l’assenza di uno stato di dissesto o di insolvenza e la necessità di deliberare l’aggregazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 34/2019. Il carattere speciale, infine, era rappresentato dalle tre tipologie di DTA convertibili, le quali erano quelle riguardanti le perdite residue computabili ex art. 84 del Tuir, il rendimento nozionale calcolato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, d.l. 201/2011 ed eccedente il reddito complessivo netto (“eccedenza Ace”) e quelle maturate per effetto del differimento in “decimi” delle “perdite” rilevate in sede di “FTA” del principio contabile IFRS 9.
Ciò premesso, con la disposizione del decreto legge in commento si attribuisce alle imprese che abbiano crediti verso debitori inadempienti la facoltà di convertire un determinato ammontare di attività per imposte anticipate – riguardanti tali perdite riportabili e le eccedenze Ace – a condizione di cedere a titolo oneroso tali crediti entro il 31 dicembre 2020. Rispetto all’originaria disposizione del DL 34/2019 vengono pertanto meno le limitazioni sia di carattere territoriale (la nuova norma, infatti, non è più confinata alle società operanti nelle regioni del Mezzogiorno), sia “di contesto” (non è più, infatti, necessario che la trasformazione avvenga a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale).
Sotto il profilo soggettivo è stabilito che il regime di trasformazione delle DTA non si applichi alle società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto (articolo 17 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180), ovvero lo stato di insolvenza (articolo 5 del R.D. 267/1942, ovvero dell’articolo 2 del “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”). Inoltre, i crediti in questione devono essere ceduti solo nei confronti di società “terze”, non essendo agevolabili le cessioni effettuate nei riguardi di società che appartengono allo stesso gruppo societario della società cedente.
Quanto al profilo oggettivo del regime speciale di trasformazione, i crediti oggetto di cessione possono essere commerciali o finanziari. Inoltre, il legislatore ha precisato che il debitore inadempiente è colui nei confronti del quale il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data prevista per l’incasso del credito. Non sono previsti vincoli sul corrispettivo della cessione.
In considerazione dei profili oggettivi e soggettivi appena illustrati, saranno potenzialmente interessate alla nuova disposizione tutte le società, come, ad esempio, gli intermediari finanziari (prevalentemente banche) e non (e.g. telefoniche e multi-utilities) che abbiano necessità di migliorare il proprio cash flow. In particolare, le imprese che potrebbero mostrare interesse a utilizzare la norma in commento dovrebbero essere quelle aventi i seguenti requisiti:
- disponibilità di crediti verso debitori inadempienti;
- disponibilità di eccedente ACE e/o di perdite fiscali riportabili;
- prospettiva di redditi imponibili nulli o comunque modesti e le imprese che intendono anticipare di almeno un anno “l’incasso” di tali crediti.
Venendo al criterio di calcolo delle DTA convertibili, la norma, in primo luogo, non rinvia al regime ordinario (articolo 2 d.l. 225/2010), e sembra stabilire non tanto un criterio di trasformazione delle DTA quanto dei limiti alle DTA trasformabili, stabilendo che le perdite riportabili ex articolo 84 del Tuir e le eccedenze “Ace” rilevino per un ammontare non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Infine, vi è anche un limite a tale valore nominale, non potendo essere considerate cessioni aventi ad oggetto crediti eccedenti il valore nominale complessivo di 2 miliardi di euro. In altre parole, sembrerebbe che in sede di cessione dei crediti deteriorati, le eventuali componenti di perdite fiscali residue e di eccedenze Ace si trasformino in crediti di imposta fino ad un ammontare non superiore al 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti (la relazione illustrativa fa un’esemplificazione molto chiara della portata della norma).
La determinazione del credito, come detto, viene effettuata prendendo a riferimento il valore nominale del credito risultando, quindi, irrilevante il corrispettivo di cessione. Il valore di 2 miliardi di euro è inoltre determinato considerando le cessioni di crediti deteriorati effettuate al livello di gruppo e non di singola entità. È importante evidenziare che, per la prima volta, è stato stabilito che le DTA possono essere trasformate anche se non iscritte in bilancio, ad esempio perché non si è superato il probability test (capacità di generare in futuro redditi imponibili positivi in grado di assorbire le posizioni soggettive).
Una volta trasformata l’attività per imposta anticipata in credito di imposta, la necessità sistematica di evitare una duplicazione di beneficio fiscale comporta che le fattispecie sottese alle DTA trasformate non potranno più essere utilizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di cessione dei crediti. I crediti d’imposta originati dalla conversione sono indicati in dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione continuano a non essere produttivi di interessi, ad essere utilizzabili in compensazione, ad essere cedibili a soggetti infragruppo ex art. 43-ter del Dpr 602/1973 e a poter essere richiesti a rimborso. Tuttavia, il nuovo regime speciale di trasformazione delle DTA sembra differenziarsi da quello ordinario e da quello sostituito (aggregazioni tra imprese del sud Italia) per la possibilità di cedere il credito anche a soggetti terzi secondo l’articolo 43-bis del Dpr 602/1973.
La trasformazione delle DTA in credito d’imposta presuppone la formalizzazione dell’opzione per lo specifico regime da esercitarsi entro la data di chiusura dell’esercizio. Anche il nuovo regime di conversione, infatti, è subordinato all’esercizio dell’opzione ex articolo 11 d.l. 59/2016 di voler continuare a convertire DTA (oggetto, a suo tempo, di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 32/2016 che tuttavia non risultano pienamente applicabili alla nuova fattispecie. L’esercizio dell’opzione comporta il pagamento di un canone dell’1,5% nelle ipotesi in cui all’ammontare di attività per imposte anticipate trasformate non corrisponda un effettivo pagamento di imposte. Non è necessario che tale opzione sia già esercitata alla data di cessione del credito, in quanto è sufficiente che essa sia esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.
Conclusioni
La prevista misura di conversione in crediti di imposta delle DTA riguardanti le perdite fiscali e le eccedenze “Ace” è sicuramente da accogliere con favore, tra le diverse previste dal decreto “Cura Italia” a sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tuttavia, come anticipato nella stessa relazione illustrativa, gli effetti benefici che ne potranno derivare saranno di fatto minimi, giacché, “se una società cede crediti per 1 mld, potrà trasformare in credito d’imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 mln di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l’aliquota IRES applica-bile sia quella ordinaria al 24% – a 48 mln di euro”.
L’intervento, consentendo di spendere immediatamente le “attività trasformate”, anziché dover attendere i futuri periodi di imposta in cui si manifesteranno redditi imponibili in grado di assorbirle, rappresenta indubbiamente un approccio fiscale particolarmente creativo in un contesto di crisi e fornisce lo spunto per possibili futuri interventi (eventualmente correttivi da apportare in sede conversione in legge) per l’introduzione di ulteriori “aiuti” alle imprese attraverso il sistema fiscale dello scambio di deduzioni fiscali future contro gli sgravi attuali.
Politiche simili potrebbero essere adottate per tutte le imprese e ampliate per consentire la conversione di tutte le perdite fiscali e le eccedenze di ACE senza la limitazione quantitativa dell’ammontare dei crediti ceduti a titolo oneroso ,ovvero accelerando la deducibilità degli ammortamenti al presente e/o convertendoli in crediti d’imposta. Il costo per l’Erario sarebbe per lo più uno scambio di perdite di entrate correnti contro le future riduzioni delle entrate, ripartite nel tempo.